(massima n. 1)
In considerazione del tenore letterale e della ratio di cui all'art. 374 c.c., al tutore č fatto divieto - senza autorizzazione del giudice tutelare - di iniziare ex novo giudizi a nome della persona tutelata, ma non di proseguire quelli che la stessa abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessitą di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse e al rischio economico per il tutelato, in quanto gią compiuta dall'interessato prima della perdita della capacitą. Pertanto, poiché l'appello si atteggia come prosecuzione del giudizio per la realizzazione dello stesso interesse perseguito dal tutelato con l'atto introduttivo del giudizio, il tutore č legittimato a proporre la relativa impugnazione senza autorizzazione.