(massima n. 1)
Nella procedura di convalida dell'arresto, caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertā personale, l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia č soddisfatto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono; in tale situazione non č pertanto richiesta la conferma telegrafica dell'avviso telefonico, di cui all'art. 149 c.p.p., né costituisce atto dovuto e necessario per l'ulteriore svolgimento dell'udienza l'avviso telegrafico. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto l'irrilevanza della ritardata ricezione del telegramma di avviso per l'udienza di convalida da parte del difensore di fiducia, non rintracciato telefonicamente e pertanto sostituito per l'incombente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.).