(massima n. 1)
Ai fini della validità di un verbale, ai sensi dell'art. 142 c.p.p., a nulla rileva che le sottoscrizioni del dichiarante e del pubblico ufficiale redigente non risultino anche sulla copia depositata dal competente ufficio in prossimità dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, sia perché è sufficiente che le sottoscrizioni siano presenti nell'originale del verbale, sia perché è lecito eliminare l'indicazione delle sottoscrizioni del dichiarante e del pubblico ufficiale redigente nelle copie degli atti depositate ai sensi dell'art. 309, comma 8, c.p.p. presso la cancelleria del tribunale del riesame.