(massima n. 1)
Il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art. 291 c.p.p. al tribunale del riesame a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva impugnata, decorre dal giorno in cui l'avviso del tribunale perviene a detta autorità procedente e non già dal giorno di trasmissione dell'avviso stesso. Invero l'espressione «dare avviso» ha l'inequivoco significato di portare a conoscenza del soggetto destinatario l'atto trasmesso, gli effetti del quale non possono prodursi se non dal momento dell'avvenuta ricezione del medesimo.