(massima n. 2)
In sede di richiesta, rivolta al giudice per le indagini preliminari, di applicazione di una misura cautelare, a sostegno della quale vengano indicati i risultati di intercettazioni di comunicazioni, il pubblico ministero non ha alcun obbligo di allegare anche i decreti con i quali è stata autorizzata l'effettuazione di dette operazioni, dal momento che, trattandosi di provvedimenti a suo tempo emessi dallo stesso giudice, questi non può avere ragione alcuna di dubitare della loro esistenza e legittimità.