(massima n. 1)
La partecipazione delle parti e dei loro difensori al giudizio di appello che si svolge in camera di consiglio secondo quanto stabilito dall'art. 599 c.p.p., è solo eventuale. L'imputato perciò, una volta regolarmente avvisato, non ha diritto ad un rinvio giustificando il legittimo impedimento a comparire, a meno che non abbia preventivamente ed espressamente manifestato la intenzione di essere presente all'udienza camerale.