(massima n. 1)
Poiché la partecipazione delle parti e dei loro difensori al giudizio di appello che si svolge in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 599 c.p.p. è solo eventuale, l'imputato, una volta regolarmente avvisato, non ha diritto ad un rinvio giustificando il legittimo impedimento a comparire, a meno che non abbia preventivamente ed espressamente manifestato l'intenzione di essere presente all'udienza camerale con istanza presentata, a pena di decadenza, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 127 c.p.p., e cioè fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per il giudizio di secondo grado.