(massima n. 1)
In tema di procedimenti in camera di consiglio la richiesta di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato deve precedere il momento di allegazione dell'impedimento, sicché la contemporaneità delle richieste contraddice alla disposizione di legge. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che nessun diritto poteva vantare l'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza deducendo l'impedimento a comparirvi — con l'invio di un certificato medico — non avendo tempestivamente rappresentato la propria volontà partecipativa, la quale non può ritenersi risultare implicitamente dal certificato medesimo).