(massima n. 1)
Nel procedimento di esecuzione, in quanto procedimento in camera di consiglio, non č prevista possibilitā di sospensione o di rinvio in caso di legittimo impedimento del difensore; tale istituto si applica, infatti, in via esclusiva, nel procedimento di cognizione. Né possono ravvisarsi, nella diversitā della disciplina, profili di illegittimitā costituzionale; invero, in considerazione della esigenze di semplificazione del rito e di tempestivo esercizio della giurisdizione, tipiche del procedimento di esecuzione, il diverso configurarsi del diritto di difesa č comunque garantito dal contraddittorio, che č regolato, in base alle differenti espressioni della discrezionalitā legislativa, secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli provvedimenti.