(massima n. 1)
La mancata partecipazione all'udienza camerale, fissata per l'opposizione alla richiesta di archiviazione, della persona offesa e del suo difensore, i quali hanno atteso di essere chiamati nell'aula d'udienza, non č causa di nullitā, dal momento che la legge non prescrive la necessitā della chiamata, nemmeno per l'udienza pubblica, facendo onere alle parti di segnalare la propria presenza.