(massima n. 1)
In tema di procedimenti in camera di consiglio, deve escludersi la esistenza di un principio generale in base al quale tutti i provvedimenti terminativi sarebbero sempre ricorribili per cassazione ai sensi del comma settimo dell'art. 127 c.p.p. Ed invero la ricezione del modulo procedimentale di cui al predetto articolo non comporta la applicabilitā di tutte le norme che lo caratterizzano, tanto che, in alcuni casi, il legislatore ha avvertito la necessitā di prevedere espressamente la ricorribilitā per cassazione del provvedimento camerale decisorio. (Fattispecie in cui il Gip, dopo aver disposto la imputazione coatta ai sensi del comma 5 dell'art. 409 c.p.p., ha dichiarato la nullitā della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio dell'indagato. Il ricorso del P.M. avverso la ordinanza del Gip č stato ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte per i motivi sopra esposti).