(massima n. 1)
Nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive č regolato non gią dalla norma generale di cui all'art. 121 c.p.p., bensģ da quella speciale di cui al comma secondo dell'art. 127 c.p.p., espressamente richiamata dall'art. 310 c.p.p., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilitą, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza.