(massima n. 1)
L'ordinanza emessa in esito all'udienza camerale svoltasi secondo il rito previsto dall'art. 127 c.p.p. va comunicata al P.M. e notificata alle parti solo nel caso in cui non sussiste specifica disposizione che stabilisca altrimenti. Pertanto il provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p., avverso il quale č proponibile ricorso per cassazione, a norma dell'art. 311, primo comma, c.p.p. non deve essere notificato per intero bensģ attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso e da tale notifica decorrono i termini per l'impugnazione.