(massima n. 1)
Non č invocabile nella procedura camerale l'operativitā della disciplina prevista, per lo svolgimento della discussione in dibattimento, dall'art. 523 c.p.p., secondo cui č possibile la replica ed, in ogni caso, l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi. Il richiamo a tale norma non č pertinente, diverse essendo la struttura e la finalitā della procedura camerale, che ha natura incidentale, strumentale e provvisoria (vale a dire, allo stato degli atti), da quelle del dibattimento, che rappresenta il momento della piena cognizione ed ha carattere definitivo. (Fattispecie in tema di procedimento di riesame di misura cautelare personale).