(massima n. 1)
La disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento dall'art. 523 c.p.p., secondo il quale č possibile la replica ed in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano non trova applicazione nei procedimenti in camera di consiglio. (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentava che i difensori degli indagati non avevano concluso per ultimi, e che una espressa richiesta di replica, dopo le conclusioni del P.M., era stata respinta).