(massima n. 1)
Il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 c.p.p., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertą morale delle persone e con le garanzie del contraddittorio. (Fattispecie relativa ad udienza camerale fissata a seguito di istanza di restituzione nel termine).