(massima n. 1)
Nel giudizio camerale di appello, le ragioni di speditezza e di concentrazione, coessenziali alla natura del procedimento, impongono di non prevedere la partecipazione necessaria del pubblico ministero, del difensore e dell'imputato che, ai sensi dell'art. 127, commi terzo e quarto, c.p.p. (le cui forme procedurali sono richiamate dall'art. 599, comma primo), sono sentiti soltanto se compaiano; ne consegue che, l'eventuale impedimento del difensore non costituisce motivo di rinvio necessario, sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ed il contraddittorio č assicurato dalla semplice tempestiva notificazione degli avvisi.