(massima n. 1)
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, l'art. 127, primo comma c.p.p., che prescrive l'avviso dell'udienza in camera di consiglio alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori, risulta specificato dal disposto dall'art. 324, sesto comma c.p.p., che prevede che l'avviso stesso sia comunicato al P.M. e notificato al difensore ed a chi ha proposto la richiesta. Conseguentemente, la persona offesa dal reato ove non rientri nel novero delle persone cui le cose sono state sequestrate e di quelle che avrebbero diritto alla loro restituzione non ha diritto di partecipare all'udienza camerale, non essendo legittimata al riesame, né al ricorso per cassazione previsto dall'art. 325 c.p.p. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo dell'azienda alberghiera «Grand Hotel» di Rimini, disposto in riferimento al delitto ex artt. 48 e 479 c.p.).