(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 409, comma sesto, c.p.p., che riconosce espressamente alla parte offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata all'esito della camera di consiglio, senza che di tale udienza sia stato dato avviso alla medesima persona offesa, non può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non riconoscerle tale rimedio allorché, quantunque essa abbia ritualmente chiesto di essere preavvertita dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M., non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dal comma secondo dell'art. 408 c.p.p. E, invero, si tratta di un vizio ancora più grave di quello conseguente all'omesso avviso dell'udienza dinanzi al Gip all'offeso dal reato che abbia proposto opposizione, in quanto colpisce la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio prevista dalla legge. Ne consegue che tale omissione dà luogo a nullità del decreto di archiviazione emesso de plano, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 127, comma quinto, c.p.p., anche se si tratta di procedimento contro ignoti. (Fattispecie relativa a procedimento per incendio di un edificio, in ordine al quale — in forza del principio di cui sopra — è stata riconosciuta alla società assicuratrice, querelante e istante per l'avviso di eventuale richiesta di archiviazione del P.M., la facoltà di ricorrere per cassazione avverso provvedimento di archiviazione disposto senza preventiva comunicazione ad essa di detta richiesta).