(massima n. 1)
All'udienza camerale fissata dal Gip a seguito di istanza di archiviazione del pubblico ministero e di opposizione della persona offesa, quest'ultima deve essere sentita solo quando ne abbia fatto specifica istanza. Gli artt. 409, comma 2, e 127 comma 3, c.p.p., non impongono il dovere di interpello da parte del Gip, ma l'onere in capo alla parte offesa di richiedere la propria audizione ove il Gip non vi provveda di ufficio. Deve infatti valere il medesimo trattamento per tutti gli interessati a tanto, poiché l'imputato detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice č sentito solo su sua richiesta, alla stessa stregua deve ritenersi necessaria la richiesta dell'interessato, compresa la persona offesa, quando č presente.