(massima n. 1)
È affetta da nullità assoluta per violazione dell'art. 127, commi primo e quinto, richiamato dall'art. 409 comma sesto c.p.p., in quanto equiparabile ad una situazione di omessa citazione dell'interessata, l'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. a seguito di opposizione senza che alla parte offesa, regolarmente citata e presente nella cancelleria del giudice, sia stata data la concreta possibilità di partecipare all'udienza per un disguido imputabile esclusivamente all'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la circostanza relativa all'omessa chiamata della parte offesa regolarmente presente in cancelleria per la partecipazione all'udienza, come attestato nello stesso verbale, concretizzi una situazione equiparabile all'ipotesi di omessa citazione).