(massima n. 1)
L'ordinanza di archiviazione, resa previa fissazione dell'udienza camerale, č ricorribile solo nei casi di mancato avviso alle parti ed ai difensori dell'udienza camerale ex articolo 127, quinto comma, c.p.p. Ne consegue che non č mai consentito il ricorso per motivi diversi, cioč attinenti al merito della notitia criminis, ma anche relativi ai presupposti di procedibilitā che, pur integrando un motivo di violazione di legge, non rientrano tra le ipotesi contemplate di violazione del contraddittorio. (Nella specie il motivo addotto dalla persona offesa si riferiva alla violazione delle norme riguardanti la presentazione della querela).