(massima n. 1)
Nel procedimento d'appello avverso le ordinanze emesse dal Gip in materia di misure cautelari personali, il termine per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza č quello generale di dieci giorni stabilito dall'art. 127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio alle cui forme fa rinvio l'art. 310, comma 2, c.p.p. e non giā quello di tre giorni, specificamente ed eccezionalmente previsto, per la sola udienza di riesame, dall'art. 309, comma 8, c.p.p., peraltro non richiamato dall'art. 310, comma 2, c.p.p.: l'inosservanza di detto termine comporta la nullitā dell'udienza ex artt. 127 comma 5 e 179 comma 1 c.p.p.