(massima n. 1)
Il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dal primo comma dell'art. 127 c.p.p., deve essere osservato a pena di nullitą quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attivitą acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo.