(massima n. 1)
In tema di procedimento in camera di consiglio, qualora l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e debba procedersi alla sua audizione da parte del locale magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 127, comma terzo, c.p.p., non č necessaria, per l'avviso al difensore, l'osservanza del termine di dieci giorni previsto dal comma primo dello stesso articolo (e neppure, ove si tratti di appello de libertate di quello di tre giorni, previsto dal comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., non facente parte di quelli richiamati dal comma secondo dell'art. 310 c.p.p.), dovendosi ritenere necessario e sufficiente, in difetto di specifica previsione, che l'avviso sia dato con anticipo tale da consentire comunque al difensore la possibilitā di intervenire. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stato ritenuto sufficiente un anticipo di poco meno di 24 ore).