(massima n. 1)
La circoscrizione del tribunale del riesame coincide, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., con il territorio della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso l'ordinanza impugnata. Ne consegue che a tale circoscrizione occorre far riferimento quando, ai fini di cui all'art. 127, comma 3, c.p.p., si tratti di stabilire se l'interessato che abbia chiesto di essere sentito sia detenuto o internato in luogo compreso o meno della circoscrizione stessa.