(massima n. 1)
Non dà luogo a nullità la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello in una lingua nota all'imputato straniero che non conosca quella italiana, quando il giudizio di appello debba svolgersi con il rito camerale, ai sensi dell'art. 599 c.p.p. Ciò in quanto la facoltà di comparire all'udienza camerale non forma oggetto di speficica indicazione che debba essere contenuta in detto decreto, ma è soltanto indirettamente desumibile dal richiamo al citato art. 599 obbligatoriamente inserito, ai sensi dell'art. 601, comma 2, c.p.p., nel decreto stesso, per cui dalla sola notifica di quest'ultimo, quale che sia la lingua in cui esso è redatto, non deriva al destinatario la conoscenza dell'anzidetta facoltà.