(massima n. 1)
La circostanza che il condannato, il quale abbia presentato regolare e tempestiva istanza di essere sentito dal tribunale di sorveglianza, giunga in ritardo in aula, per fatto a lui non imputabile, non costituisce motivo valido perché il tribunale (che nella specie era, peraltro, ancora in seduta per la trattazione di altri procedimenti) ometta di ascoltarlo, limitandosi ad acquisire la memoria prodotta dal condannato stesso. (Nella specie č stata ritenuta la nullitā ex art. 178, lettera c, c.p.p. dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento).