(massima n. 1)
Nel procedimento disciplinato dall'art. 127 c.p.p., richiamato, per quanto riguarda il riesame, dell'art. 309, comma 8, stesso codice, l'interessato che sia detenuto in localitą compresa nella circoscrizione del giudice competente, qualora abbia fatto richiesta di essere sentito, ha diritto di comparire non solo alla prima udienza ma anche a quelle eventualmente successive, (come nel caso di rinvio determinato da qualsiasi motivo), dovendosi detta richiesta riguardare come riferita all'intero procedimento e non specificamente alla sola prima udienza.