(massima n. 1)
In tema di ricusazione del giudice, la omessa traduzione in udienza dell'imputato detenuto non impedisce l'esercizio di tale facoltą, ben potendo lo stesso richiedere di essere ascoltato ai sensi del comma terzo dell'art. 127 c.p.p., e potendo, d'altra parte, il difensore manifestare, quantomeno nella veste di nuncius, la volontą del suo assistito.