(massima n. 1)
In materia di procedimenti in camera di consiglio, l'espressione «sono sentiti se compaiono», contenuta nel comma terzo dell'art. 127 c.p.p., non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola solo quest'ultimo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare. Ne consegue che, ove la parte autonomamente non eserciti tale diritto né manifesti l'intenzione di esercitarlo, nessuna violazione procedurale puņ ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga all'atto decisionale senza alcuna audizione della parte stessa.