(massima n. 1)
Il rinvio all'art. 127 c.p.p. operato in altre norme dello stesso codice con la formula «secondo le forme previste» o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimitą, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio. (Sulla scorta del principio di cui in massima la cassazione ha escluso l'ammissibilitą del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Gip decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari a seguito di procedimento in camera di consiglio ai sensi del quinto comma dell'art. 406 c.p.p.).