(massima n. 1)
Una volta disposto dalla Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza di patteggiamento in relazione al calcolo riguardante l'ammontare del prezzo oggetto di confisca per equivalente, il giudizio di rinvio deve proseguire davanti al giudice delle indagini preliminari nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. con lo scopo di integrare la sentenza di patteggiamento mediante nuova decisione sulla confisca. (Nella specie la S.C. ha annullato la decisione assunta dal giudice di rinvio nelle forme dell'incidente di esecuzione, osservando che non vi fosse alcun provvedimento da eseguire).