(massima n. 1)
In tema di motivazione dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125, terzo comma c.p.p. č soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione č, cosė, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dall'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata. (Fattispecie relativa a reati di criminalitā organizzata, nella quale un primo provvedimento coercitivo era stato dichiarato inefficace dalla Corte di cassazione a norma degli artt. 309, quinto e decimo comma, c.p.p.).