(massima n. 1)
L'art. 116, comma 2, c.p.p., secondo il quale sulla richiesta di copie, estratti e certificati di atti, «provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio e il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione e la sentenza», va interpretato nel senso che la competenza del pubblico ministero e quella del giudice procedente vanno correlate, rispettivamente, con carattere di reciproca esclusivitą, alla fase delle indagini preliminari e a quella aperta dalla richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. Č, pertanto, da qualificare come abnorme (in quanto proveniente da organo privo di qualsivoglia potere al riguardo), il provvedimento con il quale il Gip, richiesto di disporre l'archiviazione degli atti nei confronti di taluni soggetti sottoposti a indagine, autorizzi il rilascio di copia degli atti medesimi ad altro soggetto, nei cui confronti le indagini debbono invece proseguire.