(massima n. 2)
Nel procedimento di esecuzione, l'acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione (salvo che trattasi di atti mancanti di cui debbasi ricostruire il contenuto) non costituisce attività istruttoria soggetta alle regole del contraddittorio, dal momento che l'intero fascicolo del procedimento di cognizione deve ritenersi sempre a disposizione del giudice dell'esecuzione che lo può (e, il più dello volte, lo deve) consultare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione, al di fuori del contraddittorio, da parte del giudice dell'esecuzione, mediante richiesta alla polizia giudiziaria che lo aveva a suo tempo eseguito, di un decreto di sequestro emesso nel corso del procedimento di cognizione).