(massima n. 1)
Nella nozione di pubblico ufficiale abilitato, a norma dell'art. 110, comma terzo, c.p.p., ad annotare, in fine di un atto scritto, che il suo autore non lo firma perché non è in grado di scrivere, non è compresa espressamente, né può farsi rientrare, in via di interpretazione, la figura del difensore, a nulla rilevando che ad esso l'art. 39 att. stesso codice attribuisca il potere di autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali sia previsto il compimento di tale formalità, in quanto l'autenticazione è atto con cui il pubblico ufficiale si limita ad attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, mentre l'attestazione che un anonimo segno di croce proviene da una certa persona anziché da qualunque altra costituisce esercizio di una potestà certificativa esulante dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto. (Fattispecie in tema di atto di impugnazione, in calce al quale, dopo il segno di croce dell'imputato, il difensore aveva provveduto all'annotazione che trattavasi di persona analfabeta).