(massima n. 3)
La violazione del diritto, fissato nell'art. 104 c.p.p., dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il proprio difensore (cui si collega il diritto del difensore di accedere nei luoghi in cui l'indagato è custodito: art. 36, primo comma, att.) e che può essere derogato su richiesta del P.M., con decreto motivato del giudice, a norma del terzo comma del ricordato art. 104, solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, non può esaurirsi con la sola irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 124 c.p.p. Il diritto al colloquio con il difensore da parte dell'indagato in vinculis si atteggia, infatti, come finalizzato all'assistenza dell'indagato stesso. Ne consegue che l'inosservanza della norma che lo prevede e regola è sanzionata da nullità di ordine generale, ma rilevabile o deducibile entro i termini e nei limiti di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.