(massima n. 1)
Anche nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento da parte della Corte di cassazione di un'ordinanza del tribunale del riesame, non č pių ammessa discussione sulla competenza esplicitamente o implicitamente attribuita con la sentenza di rinvio, neppure con riferimento a quella del Gip. In tal caso, infatti, la Corte assegna in modo definitivo (nell'ambito del procedimento del riesame) la competenza stessa anche al giudice di primo grado, il cui territorio rientra in quello dell'istanza superiore, salva la sopravvenienza di fatti totalmente nuovi, ai sensi dell'art. 25 c.p.p.