(massima n. 1)
L'esercizio del diritto e delle facoltà spettanti agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, è subordinata al consenso della persona offesa, che va acquisito nelle forme di cui all'art. 92 c.p.p. Peraltro, la L. 8 luglio 1986, n. 349 ha riconosciuto alle suddette associazioni, che perseguono il fine di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia dell'ambiente, la facoltà di intervenire in giudizio tutte le volte in cui è in gioco il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio reale o potenziale che una certa condotta può arrecare all'ambiente, ovvero ad un suo componente essenziale, qual è il territorio. Pertanto, lo stesso ordinamento positivo offre un generalizzato e preventivo consenso dello Stato a quelle associazioni che, come «Italia Nostra», possono far valere dinanzi al giudice ordinario le loro istanze. (Fattispecie relativa ai reati ex art. 20, L. 28 febbraio 1985, n. 47 e 1 sexies, L. 8 agosto 1985, n. 431, nella quale il ricorrente aveva lamentato che la costituzione di parte civile dell'associazione «Italia Nostra» era avvenuta senza il consenso della persona offesa dal reato).