(massima n. 2)
In tema di legittima difesa, mentre l'eventuale discessus deve essere commodus, ossia deve essere attuato in modo da non trasformarsi in disonorevole abbandono del campo bensì da preservare un minimo di decoro in chi lo attua, l'apprestarsi a respingere un'offesa che si ritiene incombente, ancorché non ancora attuale, significa predisporsi alla tutela del proprio diritto alla incolumità personale e, quindi, ad approntare una legittima difesa eventualmente adeguandola alla ipotetica offesa. Inoltre non può richiedersi un commodus discessus preventivo, da attuare, cioè, prima che il pericolo assuma una qualche consistenza; invero un'aggressione ancora ipotetica, che si ha il semplice timore di dover subire, non realizza, prima dell'imminenza del suo sorgere, un'alternativa nella quale possa identificarsi un «altrimenti evitabile» modo di ovviare ad un pericolo che, appunto, ancora non sussiste e che potrebbe anche non manifestarsi.