(massima n. 1)
La parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste. Ed infatti, il termine proscioglimento di cui all'art. 576 c.p.p. deve essere interpretato non già in senso restrittivamente tecnico, vale a dire limitato a casi d'improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato, ma, per il principio del favor impugnationis in senso estensivo, sì da comprendere tutte le ipotesi di assoluzione che compromettano l'interesse della stessa parte civile al risarcimento del danno, anche tenuto conto dell'effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno.