(massima n. 1)
L'art. 64, comma 3, c.p.p., il quale prescrive che la persona da interrogare debba essere previamente avvertita della facoltā di non rispondere, č da considerare disposizione normativa attinente all'Ģinterventoģ dell'imputato, cui si riferisce l'art. 178, lett. c), c.p.p., inteso, detto intervento, non come mera presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale da parte del reale protagonista della medesima, cui deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e facoltā dei quali egli č titolare e, in particolare, del diritto di difesa, di cui costituisce precipua manifestazione la facoltā di non rispondere. Conseguentemente l'omissione dell'avvertimento anzidetto dā luogo a nullitā, da qualificare, peraltro, non assoluta ma a regime Ģintermedioģ e soggetta, pertanto, alla disciplina di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.