(massima n. 3)
La presentazione della richiesta di riesame, da parte di imputato detenuto o internato, nelle forme di cui all'art. 123 c.p.p. equivale a presentazione diretta al tribunale, ai fini del decorso dei termini di cui ai commi 5, 9 e 10 dell'art. 309 c.p.p., solo a condizione che la richiesta medesima sia stata correttamente indirizzata, dal suo autore, alla cancelleria del tribunale competente. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza di detta condizione in un caso in cui la richiesta di riesame, oltre ad essere impropriamente definita come «reclamo» e ad essere priva di specifica indicazione del provvedimento al quale si riferiva, recava l'indicazione, come ufficio destinatario, non della cancelleria del tribunale competente, ma dell'«ufficio del Gip», al quale, quindi, correttamente l'atto era stato inoltrato dall'ufficio matricola del carcere).