(massima n. 1)
In tema di collaboratori di giustizia, la nuova disciplina prevista dall'art. 16 quater D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82), come modificato dall'art. 14 L. 13 febbraio 2001, n. 45, che stabilisce, a pena di inutilizzabilitā, precisi limiti temporali per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalle persone che hanno manifestato la volontā di collaborare, č applicabile, giusta la norma transitoria di cui all'art. 25 della legge da ultimo citata, alle sole collaborazioni prestate dopo la sua entrata in vigore.