(massima n. 3)
Sono utilizzabili le dichiarazioni eteroaccusatorie rese nella fase delle indagini preliminari da collaboratore di giustizia, il quale, ricevuti, in sede di rinnovazione dell'interrogatorio, gli avvisi prescritti dall'art. 64, comma terzo, c.p.p., non si sia avvalso della facoltà di non rispondere, ma abbia ritrattato, sotto la pressione di intimidazioni, quanto sino ad allora dichiarato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito circa la sussistenza di minacce, rivolte peraltro alla moglie del collaboratore, perché desumibili sia da numerosi elementi documentali provenienti dal dichiarante, sia da dichiarazioni rese da altri collaboratori che avevano essi stessi esercitato quelle pressioni illecite).