(massima n. 1)
In tema di prova dichiarativa, l'art. 26, comma secondo, della legge 1 marzo 2001, n. 63 obbliga il pubblico ministero a rinnovare, secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197 bis c.p.p., l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie ai fini della loro utilizzazione anche con riferimento alla materia delle misure cautelari personali (sempre che il procedimento penda ancora nella fase delle indagini preliminari), sicché, ai fini della valutazione della gravitą del quadro indiziario, le dichiarazioni di quei soggetti conservano validitą solo se la loro assunzione sia stata effettuata con l'osservanza delle formalitą previste a pena di inammissibilitą dalla normativa sopravvenuta.