(massima n. 1)
L'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. circa l'assunzione, da parte della persona interrogata, dell'ufficio di testimone se renderā dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilitā di altri soggetti, non č dovuto nel caso di persone che, avendo veste di concorrenti nel medesimo reato, non possono comunque assumere veste di testimoni (ostandovi il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lett. a, c.p.p.), e neppure rientrano nell'ambito di applicabilitā dell'art. 210, comma 6, c.p.p. (riguardante soltanto le ipotesi di connessione ex art. 12, lett. B, stesso codice), per cui ad esse č dovuto soltanto l'avviso che hanno facoltā di astenersi dal deporre, previsto dal comma 4 del citato art. 210 c.p.p. (Mass. redaz.).