(massima n. 1)
In caso di esame dbattimentale in qualitą di testimone assistito ex art. 197 bis, comma secondo cod. proc. pen., di imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato allo stesso non deve essere dato l'avviso di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c) cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omissione dell'avviso non determinerebbe l'inutilizzabilitą delle dichiarazioni assunte nemmeno qualora si ritenesse invece necessario l'avviso in questione, atteso che tale sanzione č prevista dal comma terzo bis del citato art. 64 non richiamato nell'art. 197 bis).