(massima n. 1)
Nei procedimenti di criminalità organizzata (nel caso, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) le funzioni di pubblico ministero sono attribuite, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. «all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». Esclusivamente a tale organo inquirente spetta il potere di impugnare i provvedimenti del tribunale de libertate. Né può condurre a diversa conclusione il fatto che il P.M. sia eventualmente designato ex art. 51, comma 3 ter, c.p.p., perché tale delega si riferisce alle «funzioni di pubblico ministero per il dibattimento» e non si estende sino a comprendere il potere di impugnazione, che rimane riservato al pubblico ministero del capoluogo del distretto.